Si tratta di un atto così importante che non può prescindere, anche a fine legislatura, dal confronto con gli attori del sistema dei servizi. Per parte nostra, senza entrare nel merito di tutto l’articolato, vogliamo porre l’attenzione su un aspetto che riteniamo negativo e molto pericoloso; ovvero la mancata definizione da parte della legge delle tipologie dei servizi disciplinati e la successiva delega alla giunta regionale di ogni competenza. Come è noto le leggi 20 del 2000 e del 2002 hanno individuato le tipologie di servizi oggetto di autorizzazione e accreditamento; in un caso attraverso parere della Commissione competente (20-00); nell’altro, attraverso atto di Consiglio, si sono definiti i requisiti, strutturali, organizzativi, funzionali dei servizi oggetto di autorizzazione.
Attraverso il combinato degli articoli, 3, 7, 24 e 25 della pdl (trasmessa anche a CAL e CREL, vedi sotto), si dispone l’abrogazione delle due leggi 20 e degli atti che hanno definito i requisiti di autorizzazione; deliberazioni che rimangono in vigore fino alla adozione della deliberazione di cui al comma 1, lett. b, dell’art. 3. “La giunta regionale stabilisce e aggiorna periodicamente i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e per l’accreditamento istituzionale e disciplina i relativi procedimenti”.
Ciò significa che la giunta definirà i requisiti, ad esempio per quanto riguarda l’area socio sanitaria (art. 7, comma 1, lett. c), delle strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, le strutture socio-sanitarie di lungoassistenza, mantenimento e protette e le strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle categorie di destinatari previste dalla normativa statale e regionale vigente;
enza che la legge abbia identificato le tipologie di strutture rientranti (vedi sopra) all’interno delle diverse intensità assistenziali (intensive, estensive, lungoassistenza, mantenimento, ecc...). Considerato che l’inserimento di una struttura all’interno dei livelli assistenziali sopra indicati determina (ai sensi della vigente normativa sulle prestazioni sociosanitarie: d.lgs 229/1999, dpcm 14.2.2001 e 29.11.2001): una specifica tipologia di utenza, determinati standard e conseguente ripartizione dei costi tra area sanitaria e sociale, appare indispensabile che la legge accompagni l’ indicazione del livello assistenziale alla tipologie di strutture e servizi. La questione, come si può capire, non è irrilevante in termini di standard di servizio, di tariffa e di oneri da addebitare agli enti (ASUR/Comuni) e agli utenti. Servizi, interventi e prestazioni (ad eccezione di quelli sociali rispetto ai quali i livelli essenziali non sono stati definiti) rientranti nella normativa sui livelli essenziali di assistenza, attinenti dunque a doveri delle istituzioni e diritti degli utenti, la cui applicazione ha necessità di essere inserita con chiarezza all’interno della legge, cui la giunta potrò dare poi attuazione attraverso successivi, coerenti atti applicativi.
Assegnare, come fa la legge in oggetto, alla giunta regionale tale prerogativa, appare con ogni evidenza, pericoloso e sbagliato.
Per questi motivi riteniamo indispensabile la modifica della legge in questa prospettiva, così come necessario che Commissione competente definisca un programma di audizioni tra gli attori interessati. La pdl in oggetto riguarda una molteplicità di servizi che “serve” decine di migliaia di cittadini, alcuni di questi in condizione di particolare debolezza.
Auspichiamo, dunque, anche un Vs intervento presso la V Commissione Consiliare nella direzione sopra indicata
Cordiali saluti
Campagna “Trasparenza e diritti
Comitato Associazioni Tutela
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