lunedì 7 aprile 2014

Tavolo Anziani. Il documento di Trasparenza e diritti

    La posizione di TeD e del Comitato associazioni tutela inviate al Tavolo “Anziani” del 4 aprile 2014

- Le questioni generali (recettività, accorpamenti, definizione tariffe, strumenti di valutazione, ecc ….)  sono state dettagliate in precedenti contributi. Qui si indicano schematicamente le questioni più importanti per singola area e singolo servizio. Sullo specifico dei percorsi di modifica si ribadisce quanto indicato nella nota di martedì 1 aprile.
Rsa anziani non autosufficienti, Rsa demenze
    Premessa. Abbiamo già segnalato, Le RSA anziani nelle Marche dopo la delibera sugli standard, come la ultraventennale offerta di posti di RSA anziani, in assenza della definizione degli standard assistenziali (assenti nei requisiti della legge 20/00), abbia prodotto un’offerta del tutto eterogenea. In particolare diversa è la funzione di molti posti di RSA pubbliche (quasi tutte con capacità recettiva di 20) derivanti dalla disattivazione della funzione ospedaliera e private (con maggiore capacità recettiva). Le prime accolgono prevalentemente malati in dimissione ospedaliera con gestione di malati in post acuzie (le degenze prolungate o permanenti riguardano malati molto gravi e non dimissibili); le seconde – anche qui senza generalizzare – accolgono prevalentemente malati a degenza prolungata. Ad ogni modo gli standard di funzionamento di queste strutture sono molto diversificati (questo è il motivo per cui ad oggi non è stato ai determinato lo standard di funzionamento). Pertanto ogni ipotesi di standard non può prescindere da questo dato di realtà,  pena un impatto non governabile. Lo standard previsto dalla 1011 è vicino a quello della maggior parte delle strutture private. I posti delle RSA demenze che  sono ricompresi oggi tra quelli delle RSA anziani, sono sostanzialmente gestiti, attraverso accordi con ASUR, da strutture private.
V segnalata inoltre la contraddizione tra la tipologia (estensiva) di struttura e la presenza medica e riabilitativa il cui minutaggio è del tutto inadeguato rispetto alla funzione assegnata.
Nessun strumento di valutazione è stato codificato ai fini dell’accesso, permanenza, dimissione dalle strutture. Ogni territorio (distretto) ha la sua  organizzazione. Senza sciogliere il nodo sopra indicato, pare difficile ipotizzare soluzioni adeguate e soddisfacenti.
Si segnala inoltre che le problematiche legate alla demenza e alla malattia di Alzheimer pongono problemi del tutto diversi da quelli degli anziani non autosufficienti. Nel primo caso - tranne che per percorsi (temporanei) nei quali la struttura offra inquadramento diagnostico, gestione farmacologia -  quando la famiglia richiede il ricovero – ad eccezione dei ricoveri di sollievo – lo fa per una degenza permanente. Dunque la RSA demenze ha necessità di rispondere a queste esigenze. E dunque in questa prospettiva va pensato lo standard.
In questo senso ed in particolare per la Rsa anziani, deve essere recuperato il contenuto originario della dgr 704/2006 (si veda in allegato il contenuto della nota ASUR del 20-2-2012). La dgr 704 viene infatti richiamata ma non correttamente dalla 1011.  Deve dunque essere cambiata. La disposizione stabilisce infatti, correttamente, che al termine dei 60 giorni (in degenza gratuita), avviene la valutazione UVI al fine di verificare se il malato è dimissibile o no.
Se non lo è  ed  il suo bisogno è assimilabile a quello di un regime intensivo/estensivo (dpcm 14.2.2001), si mantiene (come per le strutture di riabilitazione extraospedaliere) la gratuità della degenza; se invece non è dimissibile ma non è ravvisabile il quadro sopra descritto scatta il pagamento della quota alberghiera.  E’ evidente che l’UVI deve valutare su identificati criteri e attraverso l’utilizzo di scale validate (cosa che oggi non accade o in avviene in modo discrezionale). Ogni automatismo cronologico deve essere energicamente rifiutato.

Per quanto riguarda la ripartizione degli oneri, determinata la tariffa (sulla base dello standard), si può mantenere la regola attuale: 33 euro  fino ad una aggiunta del 25%, codificando però la tipologia delle (sole) prestazioni alberghiere aggiuntive. Oggi ciò non è codificato. In diverse RSA pubbliche (che funzionano come un ospedale) si paga la quota alberghiera ma non sono garantite le ordinarie prestazioni alberghiere (ad esempio lavanderia). 


Centri diurni Alzheimer e non autosufficienti
Anche in questo caso chiarita previamente la funzione, si può successivamente definire la tipologia di prestazioni erogate e dunque gli standard. Ad esempio per quanto riguarda alcuni requisiti essi possono riguardare entrambe le tipologie di CD. Diversamente dagli standard e dalle figure professionali.
Sono rivolti ad anziani non autosufficienti e dunque  entrambi devono avere definiti standard assistenziali (e non come attualmente indicato per il SR , ex 20/2002).
Per quanto riguarda la ripartizione degli oneri:
-  al 50% l’ex cd 20/02, assimilabile alle RP,
- per l’altro (demenze e Alzheimer) si può ipotizzare lo stesso criterio delle RSA (con quota sanitaria 70/30). Se il CD viene fruito nella prima fase lieve moderata, deve essere considerato come trattamento di tipo estensivo (Si ricorda che una recente sentenza del TAR Piemonte ha accolto un ricorso contro una delibera della regione Piemonte che modificando la precedente normativa aveva previsto la ripartizione al 50% nei CD Alzheimer. Il ricorso sosteneva che dovessero essere assimilati alla indicazione dei LEA di quelli psichiatrici, 100% sanità).

3 aprile 2014



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