Sono
molte le richieste di chiarimenti che, negli ultimi mesi, arrivano, alla Campagna
“Trasparenza e diritti” (trasparenzaediritti@gmail.com), in particolare riguardo i contenuti delle delibere sui
servizi sociosanitari. Abbiamo pensato man mano di pubblicarle, all’interno di
una specifica rubrica, insieme alle risposte che abbiamo dato. Considerato che
molte richieste di chiarimenti sono simili, riteniamo, possano essere utili
anche ad altri. Aggiorneremo periodicamente la scheda nel blog della Campagna. Ultimo aggiornamento 4 agosto 2018. Puoi scaricare il file, Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti.
20) Familiari di
persona con disturbi psichici ricoverata in una Casa di Cura neuropsichiatrica
nel quale un modulo da comunità protetta è stato trasformato in RSA demenze
chiede se possono accedere al finanziamento regionale del “fondo solidarietà”.
La risposta è no, ma è opportuno, seppur
brevemente, fornire alcune spiegazioni. La recente delibera regionale n. 1065/2018,
che definisce le modalità di utilizzo del Fondo destina il finanziamento per il
rimborso della quota sociale “sostenuta dai Comuni per la compartecipazione al
pagamento della quota sociale” di persone ricoverate nelle tre tipologie di
comunità protetta, nei gruppi appartamento, nei nuclei dedicati a persone con
disturbi mentali in “altre tipologie di strutture convenzionate con i
competenti servizi sanitari” (quindi Case riposo, residenze protette, RSA anziani
e forse anche residenze protette disabili). Il fondo può, inoltre, essere
fruito anche per ricoveri fuori Regione (stando al testo della delibera non ne
potrebbero fruire – inspiegabilmente - le persone ricoverate nelle comunità alloggio
disturbi mentali). La delibera fissa poi (pag. 9-12) i criteri e le modalità
con cui i comuni possono accedere al Fondo. Rispetto al quesito: se il modulo
fosse rimasto, come comunità protetta poteva aver accesso al Fondo (stante il
requisito richiesto). Non però nella RSA in quanto, il fondo può essere
destinato solo con riferimento alle tipologie di residenze sopra indicate. Ad
ogni modo la delibera apre molte questioni applicative e interpretative sulle
quali interverremo prossimamente con specifico commento. Più in generale sui
contenuti della delibera, rimandiamo a questo commento che si
riferisce al testo inviato dalla giunta al Consiglio delle Autonomie locali per
il parere di competenza. Le modifiche apportate nel testo definitivo non ne
modificano la sostanza. 4 agosto 2018.
19) Operatori di Comunità
socio educative riabilitaive (CoSER) per persone con disabilità chiedono cosa cambia dopo l’emanazione della Dgr 1588/2017 di
proroga della Dgr 1331/2014 (Accordo Regione-Enti gestori).
La Dgr 1331/2014 definisce le
tariffe dei servizi sociosanitari, la ripartizione degli oneri tra settore
sanitario e sociale, la modifica di alcuni standard assistenziali. Nello
specifico delle CoSER (vedi punto 3 e 15), le comunità potranno continuare ad operare alle attuali condizioni (standard e
tariffa). La Dgr 1588/2017, stabilisce che la proroga rimane in vigore fino
all’emanazione dei nuovi regolamenti di autorizzazione e accreditamento previsti
dalla legge 21/2016, che sostituiranno gli attuali. Considerato che la
normativa regionale riconduce ad un unico livello assistenziale (RD3) tre
tipologie di residenze per disabili: RSA, RP e Coser che attualmente hanno
standard assistenziali e tariffe diverse (vedi qui per un approfondimento) occorrerà
vedere cosa andranno a stabilire i nuovi requisiti. Se il livello RD3 avrà
unico standard e unica tariffa oppure se ci saranno diversificazioni. In questa
situazione, appare dunque, superata l’indicazione della dgr 1331 nel punto in
cui si afferma che le CoSER dovranno riconvertirsi in RSA. La riconversione,
nelle modalità stabilite, poteva darsi permanendo la regolamentazione in vigore
al tempo di approvazione della delibera. Sarà dunque
determinante, per conoscere il futuro delle CoSER, il contenuto dei nuovi
Regolamenti che sono in via di definizione. 6 gennaio 2018.
18) Familiari di
persone ricoverate in RSA disabili
chiedono se è stato finanziato il Fondo solidarietà per il 2017.
Il Fondo di solidarietà
(vedi punto 10) ad oggi non è stato finanziato, nonostante siano state
approvate due variazioni di bilancio. Il presidente Ceriscioli aveva assicurato
(comunicato stampa del 20 dicembre 2016) che nella prima variazione di bilancio
il Fondo sarebbe stato finanziato per una cifra pari a 2 milioni di euro
(quella messa in Bilancio negli anni 2018-19).
Questo il comunicatostampa della Campagna “Trasparenza e diritti”, del 16 ottobre scorso.
Ad ogni modo, a prescindere dal Fondo, i Comuni hanno obbligo di integrazione
della retta nel caso in cui l’utente non abbia redditi sufficienti per il
pagamento della quota sociale. Si ricorda che nel caso di disabile grave
percettore di indennità di accompagnamento l’Isee di riferimento è quello
sociosanitario e non quello ordinario. A questo riguardo si veda quanto già
indicato nel punto 6. 22
ottobre 2017.
17) Familiari di
persone ricoverate in RSA anziani chiedono come devono essere considerati i 60
giorni di ricovero gratuito e se devono intendersi come 60 giorni in un anno.
La normativa regionale stabilisce
la gratuità per i primi 60 giorni di degenza. Questa la formulazione contenuta
nella dgr 704/2006: “I primi 60 giorni
di permanenza presso le RSA sono esenti dalla compartecipazione alberghiera. Nel
caso in cui l’Unità Valutativa Distrettuale, attraverso il Piano personalizzato
di cui all’art. 2 del DPCM 14.2.2001, disponga il ricovero in RSA di utenti che
avrebbero le condizioni per accedere al sistema ospedaliero della riabilitazione
intensiva e/o della lungodegenza, la stessa UVD, al termine dei 60 giorni,
valuta la permanenza dei requisiti (fase intensiva-estensiva) che determinano
la gratuità della prestazione e dispone l’eventuale ulteriore periodo di
esenzione dalla compartecipazione alberghiera”. Nulla dunque viene detto circa
la replicabilità dei 60 giorni in un anno. All’interno della regione Marche ci
sono prassi diverse. In alcuni Distretti si interpreta la norma nel senso che i 60 giorni vanno considerati
nell’anno; altri che i 60 giorni non si sommano nel caso di ricoveri per i quali non c’è
connessione. Tenuto conto che la gran parte dei ricoveri nelle RSA avvengono in
dimissione ospedaliera si ritiene che considerare i 60 giorni come limite
massimo in un anno solare sia una interpretazione non corretta. Sul punto si
può vedere la recentelettera inviata alla Regione Marche e all’ASUR dalla Campagna
Trasparenza e diretta 23 aprile 2017.
16) Persone con
disabilità chiedono quale differenza esista tra “disabilità gravissima” e
“persona con particolare gravità” ai fini del contributo erogato dalla regione
Marche.
Per un approfondimento rimandiamo
a questa scheda, Nonautosufficienti, gravi e gravissimi. Fondo nazionale non autosufficienze 2016 escelte regionali. In sintesi: dai primi anni 2000 la regione Marche ha previsto un sostegno
alle persone e alle loro famiglie che si trovavano nella condizione di
“particolare gravità”, così come definita dalla stessa Regione attraverso
alcune scale e strumenti di valutazione. Negli ultimi anni il finanziamento
regionale è stato pari a circa 2,5 milioni di euro. Dal 2013 il decreto di
riparto del fondo nazionale non autosufficienze ha previsto un finanziamento
vincolato per le “disabilità gravissime”, (vedi definizioni nelle scheda sopra
riportata), che fino al 2015 la regione Marche ha fatto confluire nella
“particolare gravità” e nel sostegno ai malati di SLA. Nel riparto 2016 il
decreto del Ministero ha stabilito che per disabilità gravissima debba intendersi quella rilevata da apposite
schede di valutazione. Se, quindi con una certa forzatura, fino al 2015 la
Regione ha potuto assimilare la particolare gravità con la disabilità
gravissima con il decreto 2016 ciò non poteva più essere possibile. Ovviamente
non è automatico che tutte le persone in condizione di particolare gravità
rientri nella condizione di disabilità gravissima. Il problema che si pone è
che dal 2015 il finanziamento è solo
nazionale e dunque le persone “in particolare gravità” ma non “disabili
gravissimi”, non possono ricevere il contributo attraverso fondi nazionali. Per
continuare a riceverlo ci sono due possibilità: a) reintrodurre,
auspicabilmente, il finanziamento
regionale; b) attingere alla quota del finanziamento nazionale non destinata
alla disabilità gravissima che fino ad ora la regione Marche ha destinato agli anziani
non autosufficienti e che conseguentemente dovrebbe essere ridotta. 5 marzo 2017.
15) Associazioni chiedono
se le Comunità socio educative riabilitative (Coser) e residenze protette (Rp)
disabili, secondo quanto disposto dalla dgr 1331/2014, devono avere lo stesso
standard delle Rsa disabili.
No. Come abbiamo già specificato
nelle risposte 3 e 6, le Coser e le RP mantengono gli standard e le tariffe in
vigore alla data di approvazione della 1331/2014, fino al 31.12.2017. Dal
1.1.2018 anche per queste due tipologie di residenza varrà la tariffa delle Rsa
disabili (oggi 120,57). Ciò significa che, dal 1.1.2018 se la normativa non
dovesse variare le Coser e le RP possono mantenere dimensionamento e standard
attuale, ma tariffa a 120,57. Per le Coser oggi tariffate a 115 non cambia
nulla (anzi ci sarebbe aumento di 5 euro), così come per le RP tariffate a 120.
Quelle, invece, con tariffa superiore (e dunque con presumibili standard più
alti), se nulla cambierà, verranno ricondotte a 120,57. Di qui le problematiche
che abbiamo già esposto nelle risposte 3 e 6. Sul tema, per un approfondimento,
rimandiamo all’intervista a Fabio Ragaini, Servizi sociosanitari. A due annidall’accordo Regione-Enti gestori. Un bilancio, in “Appunti sulle politiche
sociali”, n. 4/2016. 21
novembre 2016.
14) Alcune
associazioni chiedono cosa cambia nei servizi sociosanitari con i nuovi LEA
(livelli essenziali di assistenza sanitaria).
La proposta di nuovi LEA pur
avendo avuto l’intesa con le Regioni,
diventerà legge e sostituirà l’attuale normativa definita con il DPCM
29.11.2001 poi ratificata con legge 289/2012, dopo l’approvazione da parte del
Parlamento. La proposta non apporta significative modifiche alle attuali
disposizioni. In particolare rispetto all’area sociosanitaria non si prevedono
risorse aggiuntive. Trasparenza e
diritti ha già commentato le nuove disposizioni Nuovi LEA.Contenimento invece di sviluppo, cui rimandiamo. Prossimamente ritorneremo con maggior
dettaglio sui singoli aspetti del provvedimento. Cogliamo inoltre l’occasione
per segnalare l’ultima scheda dell’ Osservatoriosulle politiche sociali nelle Marche. Si tratta di un’analisi di alcuni accordi, regolamenti,
inserimenti in strutture dell’Azienda sanitaria unica della regione Marche
(ASUR). La scheda,
in particolare,
analizza: a) inserimento di utenti all’interno di servizi rivolti alle persone
con disabilità; b) Accordi contrattuali con enti gestori;
c) regolamenti di
servizi. Nel primo caso l’interesse è dovuto alla possibilità di
verificare come in casi specifici l’ASUR abbia potuto derogare ad alcune
indicazioni regionali. Deroghe che, nei casi necessari, potrebbero e dovrebbero
riguardare anche tipologie di servizi che accolgono utenti in identiche
condizioni. Nel secondo si evidenziano alcuni aspetti di un Accordo
che riguarda utenti inseriti con regole che sono poi mutate con le dgr
1195/2013 e 1331/2014. Nella terza infine si approfondisce un
regolamento di servizio mettendolo in relazione con la normativa regionale.
Sull’Accordo e Regolamento sono state richiesti chiarimenti all’ASUR e alla
regione Marche. 30 settembre
2016.
13) Associazione chiede
come sia possibile che una RSA disabili non garantisca servizio per tutto
l’anno
La richiesta giunge a seguito
della lettura della nostra scheda, Una RSA disabili con “apertura” stagionale? Succede nelle Marche,
che documenta come la RSA disabili “Villaggio delle Ginestre” di Recanati (MC),
non assicura la copertura del servizio per tutti i giorni dell’anno. Fatto di
una abnorme gravità. Una contraddizione che sembra insanabile, considerato che
questa tipologia di struttura è rivolta a “persone con disabilità grave non
assistibili a domicilio”. Ma come è possibile che possa accadere una cosa
simile, nella quale un diritto (sancito in questo caso dalla normativa sui
livelli essenziali di assistenza sociosanitaria) viene condizionato ad un
budget? Come è possibile che nel momento in cui si attiva un servizio di questo
tipo non vengano garantite le risorse per assicuralo? La questione è molto
importante perché mette in relazione, anzi in contrasto, diritto e finanziamento.
Un diritto condizionato che, dunque, non è tale. Ma forse in questo caso, vale
la pena introdurre qualche altra riflessione che può essere suggerita dalla
lettura dell’accordo2014 tra la struttura e l’Azienda sanitaria. Come si può verificare, il
budget assegnato prevede l’erogazione di diverse “prestazioni” (domiciliari,
ambulatoriali, diurne, residenziali), che probabilmente si sono ampliate negli
anni. L’ente gestore sottoscrivendo l’accordo ritiene, evidentemente, di poter
“sacrificare” quasi la metà delle “giornate di degenza” di un anno di un
servizio che è obbligatorio proprio
perché essenziale. Come è
possibile che un ente gestore accetti una situazione come questa? E come è
possibile che l’azienda sanitaria non si ponga il problema della assicurazione
di questo servizio? Come è possibile costringere persone “non assistibili a
domicilio” a rientrare obbligatoriamente a casa? Pare intrecciarsi in questo
caso inconsapevolezza e furbizia. Spiace che quest’ultima appartenga anche
all’ente religioso (suore guanelliane) titolare del “Villaggio delle Ginestre”.
10 giugno 2016.
12) Associazione di
familiari ci chiede di conoscere come sono regolamentate le comunità per minori
con disturbi “neuropsichici”
Le delibere 1011/2013 e 1331/2014,
hanno collocato le comunità per minori con disturbi neuropsichici all’interno
dell’area disabilità; precedentemente afferivano all’area salute mentale. Qui
una sintesi del quadroregionale precedente e successivo alla dgr 1011/2013. La dgr 1331/2014
ha confermato gli standard e della dgr 1011/2013 e definito le tariffe
(residenziale: 190 e 95; diurno:95), specificandone la provvisorietà considerata
l’imminente pubblicazione dell’Accordo Governo-Regioni sui servizi residenziali
e diurni per disturbi neuropsichiatrici infanzia adolescenza. Successivamente
con dgr 118/2016,
è stato recepito l’accordo che prevede una riclassificazione dei servizi sia
diurni che residenziali sia in termini standard che di tariffe (vedi pag. 41 e
42 della delibera). Sostanzialmente i servizi vengono riportati nell’area della
salute mentale. Va sottolineato che oltre la recepimento degli standard e delle
tariffe, la delibera specifica che “i livelli assistenziali e di conseguenza le
tariffe deliberate si basano su un modello composto da un nucleo di 20 posti”.
Rimane, dunque, immutata, la filosofia regionale. Attualmente i posti attivi
dovrebbero essere 40 collocati in due strutture: Cagli (PS) e recentemente
Serrapetrona (MC). E’ possibile che la domanda sia inferiore all’offerta. 10 giugno 2016.
11) Alcuni familiari
di persone con disturbi mentali inseriti all’interno di residenze per anziani
ci chiedono se e come cambierà l’assistenza ai loro congiunti.
All’interno delle residenze per
anziani (case di riposo, residenze protette), sono stati inseriti persone con
disturbi mentali (anziani e no) su proposta dei Dipartimenti di salute mentale.
Questi inserimenti sono stati “regolamentati” nel 1997 con la dgr 2569 “Linee
di indirizzo per l'assistenza integrata sociale e sanitaria in soggetti malati
mentali” (quiun commento alla delibera). Per ogni persona inserita veniva stabilito
sul costo retta la quota assunta dall’ASL di residenza. Tranne rari casi non si
sono realizzati moduli interni alle residenze. Qui (pag.
1) una scheda nella quale si analizzano
inserimenti in alcune strutture (vedi standard e costi). La successiva
normativa (dgr 1729/2010) ha stabilito che questi inserimenti dovessero essere
ad esaurimento. Occorre far presente che la gran parte di questi inserimenti è
avvenuto all’interno di posti autorizzati come Casa di riposo (dunque con
standard per autosufficienti), in quanto quelli convenzionati per residenza
protetta sono occupati da “anziani non autosufficienti”. La regione Marche non
ha mai reso noto il numero di persone con disturbi mentali inseriti ai sensi
della citata delibera. E’ ipotizzabile, siano un numero non irrilevante.
La dgr
1331/2014, vedipag. 8, ha disposto quanto segue:
Con quali criteri verrà definito
il livello di gravità? Si può ipotizzare che si prenda a riferimento quanto
stabilito nella dgr Dgr 1011/2013 (pa. 24 e seguenti), le cui indicazioni non
sono peraltro in tutto coincidenti con quanto previsto dalla dgr 1331/2014. Gli
standard e le tariffe saranno pertanto quelli indicati a pag 14 e 15 della dgr 1331/2014.
Quanto sopra vale però per le poche strutture che hanno moduli di questo tipo
(che dunque rimarranno all’interno delle strutture). In tutti gli altri casi
dovrebbe valere quanto disposto dalla dgr 1729/2010. Ovvero l’impossibilità di
inserire nuovi soggetti con disturbi mentali, che quindi dovrebbero afferire ai
servizi residenziali della salute mentale (esterni alle residenze per anziani).
Forse! 27 aprile
2016.
10) Riceviamo molte
richieste di informazioni su fondo solidarietà, fondo sociale e fondo non
autosufficienze. Spesso non è chiara la loro funzione o vengono assimilati (in
particolare i primi due). Vale la pena fare chiarezza.
Per fondo sociale regionale
si intende la quota di finanziamento della regione Marche destinata ad
interventi sociali erogati, per lo più dai Comuni. Una cifra che fino al 2014 è
stata di circa 30 milioni di euro. Fondi regionali che finanziavano per lo più
leggi sociali di settore (infanzia, disabilità, famiglia, ecc …). Nel 2015 il
fondo regionale non è stato ricostituito ma alcune leggi di settore sono state
finanziate in toto, in parte o per nulla. Per quanto riguarda il 2016, il fondo
non è stato rifinanziato (secondo le indicazioni regionali si è trattato di un bilancio
tecnico). Si attende la nuova manovra, presumibilmente a marzo, per
verificare modalità ed entità del finanziamento. Per un quadro della situazione rimandiamo a
queste due schede, Marche.
I numeri del bilancio regionale e Marche. Il finanziamento
2015 degli interventi sociali dopo l’azzeramento del fondo regionale.
Il fondo di solidarietà è,
invece, un fondo previsto dalla dgr 1195/2013,
al fine di sostenere utenti e Comuni che con la ridefinizione delle quote di
finanziamento dei servizi sociosanitari (per tariffe e percentuali vedi dgr 1331/2014)
vedono aumentare la quota a loro carico (quota sociale). In genere, servizi non
più a completo carico del servizio sanitario. Si tratta, dunque, di un fondo
specifico volto a sostenere le maggiori spese a carico degli utenti
frequentanti determinati servizi. Il fondo è stato previsto ma, ad oggi, non è
stato istituito e dunque finanziato. La situazione è molto pesante per diverse
centinaia di famiglie che stanno ricevendo fatture di circa 1100 euro mese (in
genere rispondenti al 30% della tariffa residenziale). Il fondo solidarietà
sarebbe dovuto intervenire a copertura della differenza tra reddito dell’utente
e quota sociale complessiva. Vedi in proposito il recente comunicato
della Campagna.
Quanto, infine, al fondo
nazionale non autosufficienze, si tratta di una linea di finanziamento
nazionale (nel 2015 e 2016 la quota è di 400 milioni) ripartita tra le Regioni.
Qui pare opportuno fornire alcune precisazioni riguardo i criteri
di utilizzo da parte della regione Marche del fondo nazionale, che
ha determinato la richiesta
di intervento al Ministero. Ministero che ha il compito di verificare se l’utilizzo
da parte delle Regioni del fondo nazionale è coerente con le disposizioni del decreto che
fissa i criteri di riparto e le modalità di utilizzo. A più riprese siamo
venuti a conoscenza dell’irritazione
regionale per il nostro intervento che potrebbe determinare un parere
negativo da parte del Ministero e mettere, conseguentemente, in discussione il
trasferimento di 7,4 milioni di euro ai Comuni (presi dal fondo nazionale) per
sostenere le spese di gestione degli Ambiti sociali. Siamo allibiti. La domanda
rimane sempre la stessa. Si può utilizzare il fondo nazionale per pagare il
personale degli Ambiti sociali? Sulla base dei criteri di riparto 2015,
certamente no. Se è così ognuno di noi può verificare dov’è la radice del
problema. Se in chi destina il fondo per altre funzioni o in chi segnala che
così non si può fare, considerato che quei finanziamenti sono vincolati per
interventi e servizi volti al mantenimento a domicilio di persone non autosufficienti. E dunque a loro non vanno tolti. Il fatto che non lo sappiano
non solo non pare un buon motivo per farlo, ma appare pratica di non grande
onorabilità. Basti un dato. Ad oggi, l’assegno di cura (uno degli interventi
finanziati con il fondo nazionale) agli anziani non autosufficienti è fruito da
meno del 5% degli anziani malati che vivono a domicilio (qui a pagina 10) e potrebbe essere non fruito da
persone con disabilità gravissima che hanno più di 65 anni. 14 febbraio 2016
9) Un familiare di
persona con disabilità che frequenta un Centro diurno chiede se è vero che si
può fruire di questo servizio solo fino al compimento dei 65 anni.
Occorre distinguere se si
frequenta un Centro diurno (Cser) autorizzato ai sensi della legge 20/2002 o ai
sensi della legge 20/2000 (questi ultimi gestiti quasi per intero da strutture
di riabilitazione ex art. 26/833). Nel primo caso la risposta è si. Nel
senso che nella convenzione (determina 577/2015) 2015 tra Asur e Centri diurni Marche. Convenzionamento 2015 Centri diurni disabili,
all’art. 2, si stabilisce che la
permanenza “è rinnovabile fino ai 65 anni”. Norma in contrasto con i criteri
fissati dalla stessa Regione con i criteri applicativi della legge 18/96, per
gli anni 2014-2015 Marche. Disabilità. Criteri di finanziamento 2014-2015,
legge 18-96, “Tale intervento è rivolto anche agli utenti
ultrasessantacinquenni già inseriti nei CSER per i quali si renda opportuna e/o
necessaria la permanenza nella struttura, previa valutazione dell’UMEA, fino a
che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile
la permanenza stessa” (pag. 6). Una disposizione per nulla condivisibile
che dovrebbe essere modificata con la convenzione 2016. Peraltro gli ultimi
dati regionali Marche. Disabilità.
Dati 2011 (LR 18-96), in nostro possesso, riferiti all’anno 2011 indicavano
in 32 persone il numero di utenti con età tra 60 e 65 anni frequentanti i CSER
(meno del 3%). Non certo numeri da mettere in difficoltà i servizi. Riteniamo
comunque che su indicazione da parte dell’UM che motivi la necessità di
proseguimento ci siano spazi per deroghe. Per quando riguarda la seconda
tipologia di Centro diurno non esistono disposizioni al riguardo e dunque
nessun ostacolo alla frequenza al compimento dei 65 anni. Non sono solo queste
le differenze tra le due tipologie di Centri. Per un approfondimento vedi Alcune
riflessioni sui “nuovi” Centri diurni disabili della regione Marche. 5 gennaio 2016
8) Associazione di
familiari chiede quali sono criteri per accedere ad un Centro diurno Alzheimer.
Il Centro diurno Alzheimer o per
persone con demenze, è ad oggi regolamentato dalle indicazioni contenute nella
dgr 1011/13 e 1131/14. Non vengono indicati criteri di accesso, soltanto la
generica indicazione di un servizio che “eroga prestazioni sanitarie e
riabilitative per pazienti con prevalenti disturbi cognitivi e/o del
comportamento. I trattamenti sono costituiti da prestazioni di carattere
infermieristico, rieducative, tutelari, supporto psicologico e di animazione”. Lo standard di assistenza
previsto è di “almeno” 90minuti al giorno (non indicato minutaggio per
tipologia di figura professionale). L’ingresso avviene previa valutazione
dell’Unita valuativa integrata. Date le generiche indicazioni se ne deduce che
ogni CD definisce i propri criteri di accesso (ad esempio punteggio mini mental
o altri strumenti di valutazione). La domanda ci permette di affrontare un
altro aspetto riguardante questa tipologia di servizio. Con la dgr 1131/2014,
la regione Marche, ha fissato anche la tariffa (59 euro) insieme alla
ripartizione del costo. 29 euro a carico dell’ASUR (quota sanitaria) e 29 a carico di utente e Comune (quota
sociale). Nei giorni scorsi, abbiamo avuto modo di visionare il contratto tra ASUR e la Cooperativa
Sociale ASEA per il Centro Diurno Alzheimer “Il Girasole” in Brecciarolo di
Ascoli, http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/710DG%281%29.pdf.
Nella convenzione la quota sociale non è di 29 euro ma di 14.17, per una
tariffa complessiva di 43,17 euro. La metà. C’è da chiedersi se con una tariffa
ridotta del 25% si è in grado di garantire lo standard previsto. Se così fosse
ci si chiede come mai il CD viene tariffato 59. Si può ipotizzare che ciò sia
funzionale a calmierare la quota sociale. Sarebbe interessante capire chi paga
i 14,17 euro al giorno. 28 novembre 2015
7) Associazioni di
familiari chiedono cosa cambia nei servizi per la disabilità finanziati dalla
legge regionale 18 dopo la recente delibera della regione Marche che assegna
fondi ai Comuni per l’anno 2015 e cosa cambia per il fatto che siano
finanziati dalla sanità.
I fondi regionali di natura
sociale destinati ai Comuni sono stati regolati fino ad oggi dai criteri di erogazione
della legge regionale 18/96, che nel 2015 non è stata rifinanziata (il fondo regionale
2013 era di circa 12,5 milioni di euro). Per gli anni 2014/2015 i criteri
adottati sono stati regolati dalla DA n. 103/2014, Marche. Disabilità.
Criteri di finanziamento 2014-2015, legge 18-96. La dgr 963/2015, ha
finanziato anche interventi riconducibili alla legge 18/96. Per una analisi
complessiva della delibera e del quadro regionale degli interventi, vedi, Marche. Il finanziamento
2015 degli interventi sociali dopo l’azzeramento del fondo regionale. La
delibera trasferisce ai Comuni fondi pari a 5,84 milioni per finanziare
interventi comunali di: assistenza educativa e domestica, integrazione
scolastica, tirocini e borse lavoro. Per questi interventi il finanziamento
regionale è assimilabile a quello del 2013 (nel 2015 non è finanziato
l’intervento “trasporto” della legge 18/96 che negli anni precedenti era pari a
circa 1 milione di euro) e dovrebbe essere superiore a quello del 2014 (si
tratta di una valutazione sulla base dei dati desumibili dagli atti regionali).
I Comuni nel 2015, riceveranno dunque, per questi interventi, finanziamenti
assimilabili a quelli degli anni precedenti e trasferiti con gli stessi
criteri). L’altra considerevole voce di bilancio della legge 18, era costituita
dal finanziamento dei Centri diurni (CSER legge 20/2002). Ai Comuni venivano
trasferiti circa 6 milioni di euro. Dopo le modifiche introdotte dalle dgr sui
servizi sociosanitari (vedi, Come cambiano i servizi
sociosanitari nelle Marche) una quota del finanziamento è stata assunta
dall’ASUR per una cifra pari o superiore a quella trasferita dalla Regione ai
Comuni (vedi successivo punto 2). Sulle problematiche riguardanti i Centri
diurni rimandiamo a, Marche.
Centri diurni disabili. Il necessario cambiamento e Lea sociosanitari nelle
Marche. Il parere del Ministero della Salute. Quindi, seppur il fondo della
legge 18 è stato ridotto, il finanziamento complessivo è rimasto
sostanzialmente invariato.
Riguardo la fonte di finanziamento (fondo servizio sanitario
regionale), dal punto di vista pratico nulla cambia, in quanto i trasferimenti
ai Comuni avvengono con gli stessi criteri degli anni precedenti. Si possono
però introdurre alcune considerazioni. I settori sociali e sanitario sono due
distinti ambiti con specifiche competenze e criteri di finanziamento. La titolarità degli
interventi sociali è a carico dei Comuni, per quelli sanitari delle Aziende
sanitarie (nella regione Marche esiste una sola Azienda sanitaria,
l’ASUR). Per quanto riguarda i servizi
sociosanitari (rivolti a persone che necessitano sia di interventi sanitari
che sociali, come ad esempio: assistenza domiciliare integrata, servizi diurni
e residenziali per disabili, anziani, non autosufficienti, persone con demenza,
soggetti con disturbi mentali, ecc….), alla
sanità compete il pagamento delle quote sanitarie dei servizi, ad utenti
e Comuni la quota sociale. I servizi cui la sanità è chiamata a pagare la quota
di spettanza sono quelli previsti dalla normativa sui livelli essenziali di
assistenza sanitaria (dpcm 29.11.2001, Decreto sui livelli essenziali di assistenza). 21 novembre 2015
6) Associazioni e
familiari chiedono se con le nuove norme sono modificate le quote a carico
degli utenti nei centri diurni disabili, nelle Coser e nelle RSA anziani.
Sono numerose le richieste che ci
sono giunte su questi temi; rispondiamo, seppur sinteticamente, affrontando la
questione sia ad un livello più generale che specifico. Con la dgr 1331/2014, pag. 15, la regione Marche ha definito per tutti i servizi socio sanitari diurni e
residenziali, ad eccezione di residenze protette anziani e demenze, la tariffa
e chi la paga. Nel caso di servizi in cui la quota è a totale carico della
sanità (ASUR), la normativa non prevede compartecipazione (in caso di ricovero
gratuito viene sospesa a monte l’indennità di accompagnamento).
La quota sociale è quella che
grava su utente e/o Comune di residenza. Nella situazione precedente la
definizione delle tariffe e della percentuale e/o quota di compartecipazione
(dgr 1331/2014) la tariffa era variabile e la quota sanitaria e sociale - per la gran parte dei servizi sociosanitari -
veniva definita a livello locale attraverso negoziazione con ASUR. Rispetto,
quindi, alla situazione antecedente la dgr 1331, viene definita la percentuale
a carico del settore sociale e la corrispondente quota. Va ribadito che la
quota sociale non significa, in nessun caso, automatico trasferimento
della stessa all’utente.
Vediamo dunque alcune specifiche
situazioni.
- Rsa anziani e demenze. Con la nuova normativa è stata fissata in
42,50 euro la quota sociale. Rispetto alla situazione precedente che permetteva
una flessibilità del 25% (33 euro +/- 25%, qui
e qui), si sono avuti, in molte RSA
pubbliche, aumenti del 30%. In nessun caso, può essere richiesta agli utenti
una quota superiore a quella indicata. Tale quota, come detto, non deve essere
trasferita automaticamente sugli utenti. L’intero onere sarà a carico
dell’utente, solo nel caso in cui i redditi siano sufficienti per pagare tale
quota. In caso di reddito insufficiente
il Comune è obbligato ad integrare la spesa.
Sulla base di quali criteri si
definisce l’entità della compartecipazione? Applicando la normativa Isee
(modificata dal 1.1.2015, http://www.handylex.org/gun/dossier_isee_disabilita_2015.shtml e http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3940). Il Comune è tenuto a definire un
regolamento nel quale, definisce il reddito in base al quale l’utente è tenuto
a compartecipare (in genere per fasce di
reddito). La differenza, se presente, dovrà essere corrisposta dal Comune di
residenza. Il decreto ministeriale indica il criterio di calcolo. il Comune è
tenuto a fissare i criteri di compartecipazione. E’ evidente che nel caso in
cui i valori Isee (nel conteggio vengono considerati anche i figli non
conviventi) siano molti bassi appare del tutto improbabile che la persona possa
essere in grado di compartecipare per una cifra pari a 1.275 euro mese. Il
problema - non di oggi e dunque presente anche con la vecchia normativa Isee
- è che la gran parte dei Comuni
marchigiani non ha definito una chiara regolamentazione in proposito e spesso al cittadino che si presenta in
Comune viene detto che non ci sono risorse per integrare e dunque la quota deve
essere assunta dai familiari o dai parenti. In questi casi è importante che il
cittadino, che ritenga di non avere risorse sufficienti per il pagamento della
retta, faccia formale richiesta al
Comune e chieda di conoscere il regolamento che disciplina, l’integrazione
delle rette.
Quanto sopra indicato vale per ogni intervento e servizio (prestazione
sociale agevolata) di tipo sociale o sociosanitario (in questo caso in tutti i
servizi sociosanitari diurni e residenziali). Occorre inoltre ricordare che la
regione Marche nella legge di riordino dei servizi sociali (n. 32/2014),
all’articolo 20, ha dettato disposizioni in materia di partecipazione al costo
delle prestazioni sociali. Ha fissato alcuni criteri cui dovrà dare
successivamente applicazione. A) applicazione normativa Isee; b) fissazione di
una soglia minima di esenzione totale; c) mantenimento di una quota di reddito
agli assistiti, d) l’accesso al servizio non può essere impedito dal livello di
reddito dell’assistito.
- Comunità socio educative
riabilitative. La
dgr 1331, che recepisce l’accordo tra Regione ed enti gestori, stabilisce che
per questa tipologia di servizio fino al 31.12.2017, valgono gli standard
assistenziali e tariffari vigenti. Dunque l’assunzione della tariffa (120 euro) e del minutaggio (140
minuti) delle RSA disabili, che queste comunità dovranno assumere (se la
normativa non verrà, come auspichiamo, in questo periodo modificata) decorrerà
dal 1° gennaio 2018. Fino a quella data dovrebbe presumersi rimanga in vigore
la normativa regionale (Dgr 23/2013), che
fissa in non meno di 250 euro, la quota che deve rimanere nelle disponibilità
dell’utente. Occorrerà però verificare il contenuto della delibera sul
cosiddetto fondo solidarietà che dovrebbe supportare utenti e Comuni che
con l’applicazione delle delibera 1331 si trovassero ad assumere maggiori
costi. La delibera non è stata ancora approvata. Nell’ultimo testo che abbiamo
visionato, che non necessariamente è l’ultima versione, la quota che deve
rimanere nelle disponibilità dell’utente per le spese personali è pari a 150
euro invece di 250. Sui contenuti delle bozze di delibere del fondo solidarietà
la Campagna “Trasparenza e diritti”, ha espresso ripetutamente un parere
negativo. Vedi qui.
- Centro socio educativo
riabilitativo (CSER). Il quadro normativo riguardante i CSER, dopo la dgr
1331 e la modifica al regolamento sui requisiti è indicato, sinteticamente,
nella risposta 2. Come detto, pur in presenza di persone con disabilità grave,
per via amministrativa la Regione ha stabilito che esistono due tipologie di
utenti. Il un CD (sociosanitario), lo standard è di 110 minuti, la tariffa di
62 euro (quota sanitaria: 70%; quota sociale 30%). Nel secondo lo standard è di
70 minuti, e viene definita la sola quota sanitaria (15,10 euro). La quota a
carico di utente e comune non è quantificata in quanto non è stata definita la
tariffa. Attualmente, per quanto riguarda la quota a carico degli utenti, nei
CD marchigiani ogni Comune o nel migliore dei casi ogni Ambito sociale ha
definito un proprio criterio di contribuzione. Dall’esenzione totale fino a
diverse centinaia di euro, da quote fisse per tutti a quote differenziate per
reddito. Abbiamo già detto cosa viene stabilito nell’articolo 20 della legge
32/2014 (riordino sociale). Anche riguardo i centri diurni interviene il testo
della bozza di delibera sul fondo di solidarietà. Si specifica che in attesa
della definizione di soglie Isee regionali, i comuni applicheranno nel 2015 gli
stessi criteri del 2014, specificando però che i percettori di indennità di
accompagnamento che sono sotto la soglia minima fissata dai comuni dovranno
comunque compartecipare con una quota corrispondente alla valorizzazione
dell’IA per le ore frequentante (pari circa 0,70 euro/ora). Al punto precedente
la posizione espressa da Trasparenza e diritti, nella quale si motiva la
contrarietà a questa ipotesi (frutto di Accordo tra regione Marche e ANCI
Marche), considerando la proposta una vera e propria tassa indennità
di accompagnamento. 21 agosto 2015
5) Operatori di comunità
protette salute mentale, ci chiedono, se è vero che diminuirà lo standard degli
gli educatori nella nuova regolamentazione.
Le comunità protette nella nuova
riclassificazione (dgr
1331/2014, p. 14) sono rimodulate in 3 tipologie di comunità. La presenza
delle figure educative per utente è pari a 30 o 40 minuti. La delibera
stabilisce che al massimo per figura professionale (nota a) ci può essere uno
scostamento del 20%. Precedentemente, nessuna norma regionale stabiliva lo
standard di personale e dunque per ogni comunità protetta lo standard veniva
definito sulla base di accordi locali (ASUR - Ente gestore). Quindi, se per
ipotesi precedentemente la figura dell’educatore era presente per 100 minuti al
giorno, la dgr 1331 prevede nel caso, ad esempio, di collocazioni in RP a 24
ore (SRP31.1) che la presenza sia di 40 minuti, con uno scostamento massimo del
20%. Quindi al massimo 40 minuti + 20%. La presenza dell’educatore dovrà,
quindi, scendere della metà. 8 agosto 2015
4) Nuove tariffe e
standard Centri diurni disabili. Con quale criterio si collocherebbero gli
utenti nelle due tipologie di Centri diurni?
Si tratta di un quesiti che ci
sono stati posti da diversi soggetti (gestori e associazioni di utenti).
Riguardo la situazione dei Centri diurni, rimandiamo ad alcune recenti schede
che abbiamo elaborato dalle quali emerge la situazione venutasi a creare dopo
la dgr 1331. Nei fatti, la Regione ha definito due tipologie di CD collocando per via amministrativa gli
utenti all’interno dei due Centri. Sul tema rimandiamo: a) scheda sulla nuova normativa
dei Centri diurni disabili b) la nota
con richiesta di chiarimenti inviata in
Regione c) l’interlocuzione con il Ministero della Salute. 8 agosto 2015
3) Considerato che le
Coser e le RP debbano trasformarsi in RSA disabili, cosa cambia dal punto di
vista del dimensionamento?
La dgr 1331 stabilisce che entro
il 30 giugno i titolari di Coser ed RP disabili dovevano presentare un piano di
riconversione in RSA disabili (pag. 7, dgr 1331) . La data di presentazione del
piano di adeguamento è stata spostata, con DGR 537-15 al
30 settembre 2015. Per quanto riguarda la capacità recettiva, nulla cambia rispetto
la situazione attuale in quanto per le RSA disabili non è stata mai definita.
La questione riguarda però standard e
tariffa delle Coser e Rp
disabili, che andrà in vigore dal 1° gennaio 2018. Sarà quella prevista per le
RSA disabili. Attualmente la tariffa è di circa 120 euro, standard 140 minuti
(non indicata tipologia figure professionali). Dunque le comunità dovranno
adeguarsi, salvo cambiamenti, a quelle indicazioni. Il riferimento all’aumento
della capacità recettiva, in particolare per le CoSER, è motivato dal fatto che
alcuni gestori di strutture ritengono che, con le tariffe in vigore dal gennaio
2018, non sarà possibile mantenere la capacità recettiva attualmente prevista (massimo
10 persone). Operatori e utenti delle Coser e delle RP, possono chiedere agli
enti titolari il contenuto del piano di
riconversione. 8 agosto
2015
2) Operatori di comunità
alloggio salute mentale (CADM), chiedono, quali standard sono previsti con la nuova regolamentazione.
Le CADM disciplinate dalla legge
20/2002, non subiscono modifiche normative. Permangono, dunque, le indicazioni
contenute nel Regolamento
regionale 3/2006. Il problema è che queste comunità (18 per 102 posti)
operano con modalità molto difformi a seconda dei rapporti convenzionali
instaurati con ASUR. La maggior parte, pur avendo autorizzazione per una
funzione abitativa e quindi per accoglienza di persone con buona autonomia,
hanno personale sulle 24h e sono assimilabili (in alcuni casi con tariffe anche
più alte di quelle previste dalla dgr 1331/14), quanto a standard e tariffe,
alle Comunità protette. Per mantenere la stessa tipologia di utenza dovranno
necessariamente essere riqualificate in una delle tipologie delle comunità protette,
(vedi risposta 1) cui standard e tariffe
sono state determinate. Nella delibera sull’atto di fabbisogno,
(vedi pag. 23 e 28) sono indicati i posti nell’area salute mentale presenti e
contrattualizzabili nel triennio. 8 agosto 2015
1) Una cooperativa
che gestisce un centro diurno per anziani (legge 20/2002), chiede se è vero che
con la nuova regolamentazione diminuirà il personale presente
Il Regolamento 3/2006 che
disciplinava i requisiti dia autorizzazione del centro diurno anziani della
legge 20/2002 è stato modificato dall’art. 32 della legge di assestamento di
bilancio, l.r.
33/2014. Per quanto riguarda il personale, il nuovo standard prevede il
seguente minutaggio: 30 m. Oss; 5 m. infermiere; 15 m. animatore. La capacità
recettiva massima rimane a 25. Con la dgr 1331 è stata definita la tariffa e la
ripartizione degli oneri tra sanità e sociale (precedentemente non fissata),
pari a 35 euro giorno (il 50% a carico dell’ASUR e il 50% a carico di utente o
comune). Quindi per quanto riguarda il personale occorre verificare come
impatta il nuovo standard sul precedente (Oss in rapporto almeno a 1/5,
presenza programmata di infermiere). Così come impatta la tariffa. Ritorneremo
specificatamente sulla questione dei criteri di contribuzione a carico
dell’utente (vedi domanda 2). 8 agosto 2015
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